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Statuto
CAPITOLO I°
COSTITUZIONE – NOME – SCOPO – SEDE – VESSILLO
 
Articolo 1 – Denominazione – Durata – Sede e Vessillo
Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni (c.d. Codice del Terzo Settore, di seguito per brevità anche “CTS”) è costituita quale Organizzazio- ne Di Volontariato, Ente del Terzo Settore, l’Associazione denominata
“CROCE ARANCIONE ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARI VAL D’ENZA Dott. LUIGI FOCHI ODV ETS”.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Montecchio Emilia (RE), Via della Croce Arancione n. 2.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.
IL vessillo dell’Associazione è una bandiera a sfondo bianco con croce arancione e la scritta di colore nero: “croce Arancione assistenza pubblica”.

Articolo 2 – Normativa applicabile – Principi associativi fondamentali
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal “CTS” (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni), dal codice civile e da ogni altra nor- mativa primaria o secondaria, dello Stato e della Regione Emilia Romagna.
Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la par- tecipazione degli Associati all’organizzazione e all’attività dell’Associazione. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Ter- zo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3 – Scopo e Oggetto
L’Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo in os- sequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzio- ne, opera senza fini di lucro, è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associa- tiva sui principi della democrazia, sulla elettività delle cariche sociali e sulla gratuità delle prestazioni fornite da tutti gli Associati al fine di perseguire finalità civiche, soli- daristiche e di utilità sociale.
L’Associazione opera in via principale e senza scopo di lucro, diretto o indiretto, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi con l’apporto prevalente dei volontari Associati oppure di persone che fanno parte di enti Associati, delle se- guenti attività di interesse generale, così come definite nell’art. 5, comma 1, del “CTS” (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni): L’Associazione può esercitare anche attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra indicate: tali attività dovranno essere comunque svolte secondo i crite- ri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, del “CTS” (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni) e previa approvazione dal Consiglio Di- rettivo.

Articolo 4 – Attività
In dettaglio, le attività svolte dall’Associazione comprendono:
  1. il trasporto di pazienti agli ospedali ed il trasporto di pazienti dagli ospedali alle loro abitazioni o ad altri ospedali;
  2. la prestazione d’opera propria in qualunque pubblico e privato infortunio, in fie- re, competizioni e manifestazioni sportive, processioni, festeggiamenti in genere e per opere umanitarie e sociali che riflettano l’assistenza pubblica;
  3. il trasporto di soggetti infermi, disabili e/o in condizioni disagiate;
  4. il trasporto di contenitori per provette per la raccolta di sangue tra strutture sani- tarie;
  5. il trasporto di organi;
  6. la prestazione di servizi di natura para-ospedaliera e socio-sanitaria;
  7. la promozione di iniziative di formazione e informazione sanitaria e di tutela del- la salute pubblica;
  8. l’organizzazione della formazione dei soggetti per lo svolgimento dell’attività di primo soccorso;
  9. l’organizzazione nella propria sede di ambulatori per i poveri per consultazioni medico-chirurgiche e specialistiche;
  10. la stipula di convenzioni con Enti Pubblici e Privati inerenti lo svolgimento di quanto previsto ai punti precedenti;
  11. la disponibilità ad attivare i propri servizi per tutti gli interventi di carattere solida- ristico di cui abbisogni la comunità in caso di particolari situazioni di rischio o in oc- casione di calamità, sempre in base alle effettive capacità gestionali e organizzati- ve ed in accordo con gli Enti preposti;
  12. la predisposizione ed il coordinamento di attività di servizi inerenti i settori in cui opera l’Associazione;
  13. la promozione e l’organizzazione di iniziative di solidarietà morale e materiale in favore di soggetti bisognosi, ammalati e/o persone in difficoltà anche mediante il coinvolgimento degli stessi nelle attività dell’Associazione;
  14. il trasporto e/o accompagnamento di soggetti a rischio di esclusione sociale o che versano in stato di bisogno, anche in coordinamento o collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
Articolo 5 – Modalità di svolgimento delle attività sociali
L’Associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri Associati e svolge le proprie attività grazie all’impegno degli Associati medesimi.
Gli Associati prestano la loro opera in modo volontario, personale, spontaneo, gratuito e non hanno diritto ad alcuna retribuzione per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica comunque quanto disposto dall’art. 17 del “CTS” (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni)
L’Associazione può avvalersi della collaborazione di lavoratori dipendenti, delle pre- stazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, nel limite necessario al suo regola- re funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività sociali non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e l’ammontare dei com- pensi loro corrisposti devono essere conformi a quanto previsto nelle norme di legge vigenti.

Articolo 6 – Tipologia degli Associati
Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie: – Associati Fondatori; precisandosi che quando nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz’altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.
La tessera sociale, in ottemperanza alle norme nazionali e nel modello approvato dal Consiglio Direttivo, è consegnata a tutti gli Associati.

Articolo 7 – Definizione tipologia degli Associati
Associati Fondatori
Gli Associati Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo dell’Associazione il 18 marzo 1981.
Associati Attivi Volontari
Possono essere ammessi come Associati Attivi Volontari tutte le persone maggiorenni, ovvero di età minima di sedici anni con l’assenso di chi ne esercita la tutela, che senza distinzione di genere, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di condizioni personali e sociali, siano disposte ad assolvere un impegno operativo nell’ambito delle attività dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali e lo svolgimento delle attività di cui agli Artt. 3 e 4 del presente Statuto.
Ciascun Associato Attivo Volontario collabora al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e professionalità, sempre nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento Interno dell’Associazione.
Colui che richiede di entrare a far parte dell’Associazione dovrà sempre avere tenuto una condotta morale incensurabile senza riportare alcuna condanna che abbia comportato la perdita dei diritti civili.
Vista la domanda scritta di ammissione all’Associazione da parte di chiunque lo richieda, il Consiglio Direttivo decide e delibera in merito e comunica entro sessanta giorni all’interessato l’esito della deliberazione, motivando l’eventuale rigetto del- la domanda.
Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea degli Associati, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
IL nuovo Associato avrà diritto di voto nelle Assemblee trascorsi tre mesi dalla data della delibera di ammissione.
Associati Onorari
Possono essere ammessi come Associati Onorari coloro che hanno operato con zelo ed impegno personale come Associati Attivi Volontari nell’Associazione contribuendo al raggiungimento degli scopi sociali, e che per imprescindibili motivi non possono più garantire il normale servizio attivo.
Gli Associati Onorari possono, secondo la loro volontà, offrire collaborazione saltuaria in favore dell’Associazione, nei modi e nei tempi meglio indicati nel Regolamento Interno. La nomina ad Associato Onorario deve essere sempre deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Restrizioni
Non possono essere Associati coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall’Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma o che hanno con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

Articolo 9 – Diritti e doveri degli Associati
Tutti gli Associati hanno il diritto di: Articolo 10 – Perdita dello stato di Associato
Lo stato di Associato si perde:
  1. per decesso;
  2. per decadenza: colui che in qualsiasi momento venga a trovarsi in condizioni in- compatibilità con le norme del presente Statuto;
  3. per esclusione: colui che è responsabile di gravi inadempimenti con violazione di una o più disposizioni del presente Statuto;
  4. per dimissioni: colui che tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo rece- de dal rapporto associativo.
La perdita dello stato di Associato per decadenza o esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Qualora l’Associato per il quale è proposta la decadenza o esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, questi non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la decadenza o l’esclusione.
Gli Associati, che abbiano receduto o siano stati dichiarati esclusi o decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Chi è dichiarato decaduto o espulso può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, chiedere che sulla decadenza o l’espulsione si pronunci l’Assemblea degli Associati, la quale delibera sul- l’impugnazione, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 11 – Cittadini Benemeriti
Sono Cittadini Benemeriti coloro che pur non avendo mai partecipato attivamente alla vita dell’Associazione: La nomina a Cittadino Benemerito deve essere sempre deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Cittadini Sostenitori
Sono Cittadini Sostenitori coloro che, condividendo i principi e le finalità dell’Associazione, concorrono al suo sostentamento tramite il versamento di un contributo minimo in denaro effettuato in occasione dell’annuale campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi.
Sono altresì equiparati ai Cittadini Sostenitori i soggetti che prestano gratuitamente la loro opera, non rientrante nei servizi istituzionali, a favore dell’Associazione, ovvero effettuano forniture di merci e servizi sempre a titolo gratuito. A tali soggetti viene riconosciuta la qualifica di Cittadini Sostenitori per i tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Diritti e doveri
dei Cittadini Benemeriti e dei Cittadini Sostenitori
Tutti i Cittadini Benemeriti e i Cittadini Sostenitori hanno il diritto a: Tutti i Cittadini Benemeriti ed i Cittadini Sostenitori hanno il dovere di: Articolo 14 – Patrimonio
IL patrimonio dell’Associazione è costituito:
  1. da titoli pubblici e privati;
  2. da tutti i beni mobili ed immobili;
  3. da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo; d) dai capitali in deposito e dai loro frutti.
IL patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Amministrazione del patrimonio dell’Associazione è affidata al Consiglio Direttivo il quale indirizzerà le proprie scelte gestionali a criteri di economicità e convenienza, comunque con il fine di perseguire le finalità e i principi sociali.
Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 15 – Esercizio finanziario e proventi
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo giorno di gennaio e termi- na il trentuno dicembre di ogni anno.
Gli avanzi di gestione dovranno essere sempre destinati a miglioria delle attività svolte e non potranno in nessun caso essere ripartiti tra gli Associati.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione provvede a tutte le spese ordinarie e straordinarie per il proprio sostentamento con risorse economiche ed entrate costituite da:
  1. i rimborsi per i servizi e/o per l’espletamento delle attività convenzionate;
  2. il contributo ordinario e straordinario dei Cittadini Sostenitori ed enti contribuenti; c) le rendite patrimoniali;
  3. le donazioni, i lasciti o eredità ricevuti da persone fisiche e giuridiche non specificatamente destinate a incremento del patrimonio sociale;
  4. i proventi incassati per feste, fiere, manifestazioni;
  5. le raccolte fondi di cui all’art. 7 del “CTS” (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni);
  6. il percepimento dei contributi degli Associati;
  7. le risorse economiche provenienti da contributi, rimborsi e ogni altra entrata.
Articolo 16 – Scritture contabili e bilanci
L’Associazione dispone di un congruo sistema di rilevazione e gestione dei movi- menti contabili ai fini di adempiere a tutti gli obblighi fiscali previsti dalle normative vigenti.
IL Consiglio Direttivo provvede entro il 30 aprile di ogni anno a redigere il bilancio consuntivo di esercizio dell’anno precedente ed il bilancio preventivo dell’anno in corso in conformità a quanto previsto dalle norme e dalle leggi vigenti e, rendendoli disponibili per la consultazione esponendoli nella bacheca della sede almeno dieci giorni prima della data di riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione, ne rende edotti gli Associati.
IL bilancio approvato dall’Assemblea deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso alla rete associativa cui l’Associazione aderisce.

Articolo 17 – Libri dell’Associazione
Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l’Associazione deve tenere:
  1. il libro degli Associati, a cura dell’Organo di amministrazione;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell’Organo di amministrazione;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell’Organo di Controllo, a cura dello stesso.
Articolo 18 – Assemblee
Le Assemblee degli Associati si svolgono in maniera collegiale e sono ordinarie e straordinarie.
Sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o in ulteriore subordine da
qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo o Associato designato dall’Assemblea, e sono valide in prima convocazione quando vi intervenga la metà più uno degli aventi diritto, fatta eccezione per i casi di scioglimento dell’Associazione e di modifica dello Statuto di seguito trattati; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione per i casi di scioglimento dell’Associazione e di modifica dello Statuto di seguito trattati.
La convocazione dei Soci per le Assemblee deve essere fatta mediante lettera scritta con avviso di ricevimento spedita agli Associati, o consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta, almeno otto giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve riportare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno stabilito per l’Assemblea e deve essere affisso nella bacheca della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.
Nelle Assemblee degli Associati ciascun Associato può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega scritta in calce all’avviso di convocazione. Ogni Associato presente all’assemblea non può avere più di una delega. Si applicano i commi 4° e 5° dell’art. 2372 c.c., in quanto compatibili.
Le Assemblee deliberano con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, presenti e per delega, fatto salvo che per deliberare: L’Assemblea degli Associati delibera con votazioni segrete quando ciò sia richiesto da almeno un terzo degli Associati presenti. Tali votazioni sono controllate dal Presidente e da due scrutatori nominati dall’Assemblea prima della votazione.
Di tutte le deliberazioni delle Assemblee, il Segretario redige il processo verbale; nei casi previsti dalla legge o quando è richiesto dal Presidente il verbale è redatto da un Notaio.

Assemblea ordinaria
Le Assemblee ordinarie hanno luogo una volta all’anno, in data da stabilirsi, non oltre il mese di maggio, per la discussione degli affari generali e particolari, per porta- re a conoscenza degli Associati le attività svolte durante l’anno dal Consiglio Direttivo e per l’approvazione del bilancio.
Le competenze dell’Assemblea ordinaria sono:
  1. approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
  2. approvazione note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
  3. definizione delle linee programmatiche dell’Associazione;
  4. approvazione dell’eventuale regolamento di funzionamento dei lavori assembleari;
  5. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali ed in specie i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e/o il Revisore;
  6. nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  7. sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
  8. sull’istituzione di sezioni per speciali servizi dell’Associazione.
  9. sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che accertano la decadenza o procedono all’esclusione di un Associato.
Assemblea straordinaria
Le Assemblee straordinarie sono convocate quando il Presidente e/o il Consiglio Direttivo le reputano necessarie o quando venga fatta richiesta motivata e scritta da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati al Consiglio stesso.
Le competenze dell’assemblea straordinaria sono:
  1. modifiche dello Statuto;
  2. trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  3. scioglimento e devoluzione del patrimonio ad altri enti del terzo settore (Art. 33).
Articolo 19 – Organo di Amministrazione
L’Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto di 11 (undici) membri, eletti dalla Assemblea degli Associati, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, senza limiti di mandato.
Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo tutti gli Associati Attivi Volontari.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio si provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
Gli Associati Attivi Volontari componenti il Consiglio Direttivo prestano la propria opera gratuitamente, in modo spontaneo ed esclusivamente per fini di solidarietà. Spettano al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri singolarmente attribuitigli dai vari Arti- coli del presente Statuto, tutti gli altri poteri amministrativi e direttivi ai sensi di legge.
IL Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare di volta in volta quei comitati e commissioni che si rendessero necessarie per particolari esigenze e manifestazioni didatti- che e culturali, sanitarie, assistenziali, benefiche, ricreative, stabilendone la funzione e la durata. Ogni comitato o commissione è diretta da un Associato, nominato dal Consiglio Direttivo.
Gli atti, i documenti, i verbali comprovanti le attività svolte da ogni comitato devono essere approvati ovvero ratificati dal Consiglio Direttivo.
IL Consiglio Direttivo potrà avvalersi, ogni qualvolta risultasse necessario, della collaborazione di persone non associate, denominate in tal caso Collaboratori Esterni. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  1. predisporre le proposte da presentare alle Assemblee;
  2. eseguire i deliberati dell’Assemblea;
  3. organizzare le elezioni triennali per il rinnovo delle cariche sociali;
  4. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;
  5. stipulare, contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi delegando il Presidente per la sottoscrizione dei relativi documenti;
  6. aderire ad altre organizzazioni in attuazione dei fini e degli obiettivi dello Statuto; g) adottare i provvedimenti inerenti ammissione, decadenza o esclusione degli Associati;
  7. deliberare sulle responsabilità degli Associati che hanno perpetrato gravi violazioni dello Statuto e decidere nei loro confronti le misure da adottare.
  8. assumere personale dipendente strettamente necessario, secondo le norme stabilite dallo Statuto e ai sensi delle Leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna;
  9. sorvegliare l’andamento di tutti i servizi sociali;
  10. redigere il Regolamento Interno che stabilirà le norme organizzative e di buon andamento dell’Associazione, sorvegliandone l’applicazione;
  11. riunirsi almeno una volta ogni mese.
Riunioni del Consiglio Direttivo
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. In casi di eccezionale importanza i termini possono essere abbreviati.
Gli avvisi di convocazione con riportati l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione, saranno esposti nella bacheca della sede per renderne edotti tutti gli Associati e possono essere inviati agli interessati a mezzo posta elettronica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché vi intervenga la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni saranno approvate con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.
Nelle riunioni di Consiglio ogni votazione si fa per alzata di mano e, ove occorra e se richiesta, con prova e controprova; oppure, a discrezione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei presenti, a votazione segreta: in questo caso sono controllate dal Presidente e da due scrutatori nominati dai Consiglieri prima della votazione.
Di tutte le deliberazioni prese nelle adunanze del Consiglio Direttivo, il Segretario redige il processo verbale, letto per eventuali osservazioni all’inizio di ogni successiva adunanza e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20 – IL Presidente
IL Presidente: In caso di urgenza il Presidente, sentiti i responsabili, delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso in merito al suo operato nel corso della prima adunanza utile.
Dipendono direttamente dal Presidente i: Articolo 21 – IL Vice Presidente
IL Vice Presidente è eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno.
IL Vice Presidente coadiuva nelle sue mansioni il Presidente e ne assume tutti gli obblighi e i diritti in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 22 – Segretario
IL Segretario dell’Associazione è eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento In- terno. Questi sovraintende la compilazione dei ruoli sociali, il disbrigo della corrispondenza, la redazione dei verbali delle adunanze, controfirma tutti gli atti sociali, cura il protocollo delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei comitati dell’Associazione; provvede inoltre alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee secondo gli ordini del Presidente; ha altresì in custodia l’archivio, gli atti, i sigilli ed i documenti dell’Associazione.

Articolo 23 – Cassiere Economo
IL Cassiere Economo è eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno.
IL Cassiere Economo: Articolo 24 – IL Direttore Tecnico
IL Direttore Tecnico è eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno.
Questi sovrintende alla manutenzione dei beni mobili, dei beni immobili e delle risorse tecnologiche dell’Associazione, controllandone e programmandone la manutenzione per mantenerli sempre in efficienza.
Dipendono direttamente dal Direttore Tecnico: Articolo 25 – IL Responsabile dei servizi
IL Responsabile dei Servizi è eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno. Questi, coadiuvato da eventuali collaboratori scelti tra gli Associati Attivi Volontari e nominati dal Consiglio Direttivo, coordina e dirige il servizio di trasporto infermi, organizza i turni di servizio dei volontari e dei dipendenti, riceve i rapporti giornalieri, sorveglia la disciplina, rende conto al Consiglio Direttivo di tutti gli eventi che si verificano nella sede dell’Associazione.
Dipende direttamente dal Responsabile dei Servizi il: Articolo 26 – IL Direttore Sanitario
IL Direttore Sanitario deve essere Dottore in medicina e chirurgia ed è eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo, ovvero tra gli Associati o tra i Cittadini Sostenitori che sono in possesso dei requisiti richiesti; se non eletto tra i Consiglieri è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio con diritto di parola ma non di voto.
IL Direttore Sanitario sovrintende la formazione degli Associati Attivi Volontari pre- posti al disimpegno dei servizi sanitari ordinari e di emergenza e valuta l’idoneità psicofisica degli stessi in relazione alla mansione ed al tipo di servizio svolto; partecipa inoltre alla definizione, ogni qualvolta occorra, di qualsiasi cambiamento nell’organizzazione dei servizi sanitari ed è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con possibilità di esprimere pareri consultivi.
Dipende direttamente dal Direttore Sanitario il: Articolo 27 – Organo di Controllo
Nel caso di superamento dei limiti riguardanti lo stato patrimoniale e del numero di dipendenti, così come previsti nel “CTS” (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni) o quando comunque lo ritenga opportuno, l’Assemblea degli Associati nomina un Organo di Controllo, che potrà essere collegiale o monocratico, composto anche da non Associati,
L’Organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato un Controllore Supplente; in caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati due Controllori Supplenti;
Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 c,c.. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
I compiti dell’Organo di Controllo sono:
  1. vigilare sull’osservanza delle leggi e dello Statuto;
  2. vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  3. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  4. monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  5. attestare che il bilancio sociale sia stato redatto secondo le norme e le leggi vigenti;
  6. procedere ad atti di ispezione al fine di controllare il buon andamento delle operazioni sociali e di tutti gli affari.
I componenti dell’Organo di Controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ove possono esprimere pareri consultivi ma senza diritto di voto.
Qualora, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del “CTS” (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni), competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale tutti i componenti devono esse- re iscritti nel Registro dei Revisori Legali, sia esso composto da un Controllore Uni- co (e un Controllore Supplente) o da un Collegio di Controllori di tre membri (e due Controllori Supplenti).
Salvo quanto previsto dall’art. 30, comma 6, del “CTS”, l’Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposi- to registro nei casi disciplinati dall’art. 31 del medesimo “CTS”.

Articolo 28 – Convocazione dell’Assemblea per innovo delle cariche sociali.
Le elezioni delle cariche sociali da parte dell’Assemblea hanno luogo ogni tre anni, esse si svolgono entro il mese di giugno presso la sede sociale nei tempi e nei mo- di di seguito indicati.
Almeno due mesi prima della convocazione degli Associati per le votazioni, il Consiglio Direttivo uscente: Articolo 29 – Preparazione liste
Per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è predisposta da parte del Comitato Elettorale una lista di almeno 22 (ventidue) Associati Attivi Volontari che si rendano disponibili, in caso di elezione, a ricoprire la carica di Consigliere: i loro no- minativi saranno prestampati nella scheda elettorale, fermo restando il fatto che tutti gli Associati Attivi Volontari sono eleggibili, salvo i componenti del Comitato Elettorale. Per l’elezione dei componenti dell’Organo di Controllo, è predisposta dal Comitato Elettorale una lista di almeno il doppio del numero dei componenti previsti dell’Organo di Controllo stesso, come determinato dal Consiglio Direttivo, questo possono essere esterni all’Associazione e i loro nominativi saranno prestampati nel- la scheda elettorale, fermo restando il fatto che dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente.

Articolo 30 – Votazioni
IL Comitato Elettorale predispone le schede elettorali, che dovranno essere stampate su carta bianca di formato e qualità unica. Ogni scheda verrà timbrata ed autenticata dal Presidente e da uno dei componenti del Comitato.
Le votazioni si svolgono nella Sede dell’Associazione in un seggio appositamente predisposto, nel giorno e nelle ore prestabilite.
Ad ogni votante avente diritto, dopo il suo riconoscimento, è consegnata una scheda elettorale per sé ed una seconda se delegato da altro Associato.
In ogni scheda si possono esprimere al massimo sei preferenze per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e una preferenza per l’elezione dei componenti dell’Organo di Controllo.
In caso di contestazioni deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente del Comitato Elettorale e dal contestante: ogni decisione in merito è demandata al Consiglio Direttivo durante la prima riunione successiva.
Al termine delle votazioni nell’orario stabilito, il Comitato Elettorale provvede immediatamente allo scrutinio delle schede e alla ripartizione dei voti ottenuti dai singoli Associati Attivi Volontari e redige il verbale contenente i risultati.
IL suddetto verbale deve essere sottoscritto dalla maggioranza dei Consiglieri uscenti che in tal modo convalidano le elezioni e proclamano i nuovi eletti.
A parità di preferenze ottenute si considera eletto l’Associato Attivo Volontario con maggiore anzianità di servizio.
I neoeletti devono sottoscrivere una dichiarazione in cui accettano ovvero rinunciano alla carica.

Articolo 31 – Prima riunione del Consiglio Direttivo dopo le elezioni delle Cariche Sociali
IL Consiglio Direttivo neoeletto sarà convocato e presieduto nella prima riunione dal Consigliere con più anzianità di servizio.
Parteciperanno alla riunione anche il/i neoeletto/i componente/i dell’Organo di Con- trollo, se nominato, con possibilità di parola ma non di voto.
Dovranno essere nominati due scrutatori; saranno quindi eletti tra i nuovi Consiglieri, con votazione segreta a mezzo di apposite schede predisposte: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere Economo, il Direttore Tecnico, il Responsabile dei Servizi e il Direttore Sanitario.
IL nuovo Consiglio procederà quindi alla nomina dei Responsabili dei vari settori, dei Delegati a rappresentare l’Associazione presso i Comuni, i Comitati e gli Enti quando altro necessario.

Articolo 32 – Regolamento interno
IL Regolamento Interno dell’Associazione è integrativo del presente Statuto.
Nel Regolamento Interno sono individuati ruoli e compiti degli Associati Attivi Volontari e del personale dipendente al fine di stabilire nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente indicate e descritte nel presente Statuto.
IL Regolamento Interno è subordinato al presente Statuto, pertanto in nessun caso può modificarne le disposizioni.
Le modifiche del Regolamento interno sono a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 33 – Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell’Associazione è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, fatto salvo il parere positivo dell’Ufficio Statale del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore e/o degli uffici preposti a tale scopo, secondo le norme vigenti e le leggi dello Stato.
IL Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea Straordinaria che potrà delibera- re lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) di tutti gli Associati.
L’Assemblea delibererà inoltre a quale Associazione, Ente del Terzo Settore, devolvere i beni mobili ed immobili residui dopo l’intervento di un liquidatore, pure questo nominato dall’Assemblea.

Articolo 34 – Adesioni
L’Associazione può aderire a reti ed organizzazioni composte da altre associazioni Enti del Terzo Settore.

Articolo 35 – Numero minimo di Associati
L’Associazione presuppone l’esistenza di un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi della propria attività di volontariato.
Se il numero degli Associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma precedente, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non for- mula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.

Articolo 36 – Disposizioni finali
Per quanto non è stabilito nel presente Statuto provvede il Consiglio Direttivo con il Regolamento e/o con delibere prese di volta in volta, sempre e comunque nel ri- spetto delle norme e delle leggi vigenti.
F.to: Fantesini Cristina – CLETO CARBONARA NOTAIO (sigillo).
 
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